Nelle ultime settimane il tema dell’estinzione anticipata mutui era tornato prepotentemente in voga a causa della necessità – da parte del legislatore italiano – di recepire correttamente la direttiva europea 17/2014, la quale contiene una serie di novità in tema mutui, che avrebbero potuto riaprire le strade all’applicazione di commissioni a titolo di indennità, in favore delle banche, in seguito a un’estinzione anticipata di un rapporto di finanziamento. Strade che, almeno per il momento, sembrano essere state chiuse dal disegno di legge di delegazione europea che ha ottenuto il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri.
Dunque, a fronte dei provvedimenti intrapresi in sede di Consiglio dei ministri, anche in futuro – così come peraltro già avviene dopo l’approvazione del c.d. decreto Bersani – non vi sarà alcuna commissione o indennità in caso di esercizio da parte del consumatori del diritto ad estinguere anticipatamente il mutuo precedentemente contratto con la banca.
Non solo. Lo stesso via libera del Consiglio prevede una serie di novità appetibili, come ad esempio l’introduzione di un metodo standard per poter valutare gli immobili ai fini della concessione del mutuo, evitando pertanto l’applicazione di evidenti disparità e discrezionalità nella concessione del credito: il monitoraggio sulle valutazioni verrà affidato all’Osservatorio del mercato immobiliare, istituito all’interno dell’Agenzia delle Entrate.
In aggiunta ulteriore, è stato previsto, per il consulente finanziario, l’obbligo di avvisare l’acquirente se il finanziamento da contrarre può condurre a specifici rischi a suo carico, oltre che sulla sostenibilità delle rate. Viene altresì introdotto il divieto di corrispondere delle commissioni agli intermediari per i servizi di consulenza.
Tra gli altri articoli del disegno di legge di delegazione europea vi è inoltre l’introduzione di una sorta di “periodo di riflessione” di 7 giorni in favore del consumatore: all’interno di tale frangente temporale, l’utente dei servizi bancari e finanziari potrà confrontare tutte le offerte presenti sul mercato e, dunque, valutarne congruamente le implicazioni prima di arrivare alla conclusione del contratto.
Infine, ricordiamo anche che la direttiva prevede che le banche debbano attivarsi per poter concedere un termine di tolleranza definito “ragionevole” ai mutuatari, in difficoltà nel rimborso del credito concesso, prima di avviare le procedure di escussione della garanzia. Potrebbero essere opportunamente stabiliti dei paletti agli oneri che pesano sul mutuatario moroso, prevedendo l’esdebitazione dopo la vendita della casa oggetto di ipoteca, e facilitando comunque il rimborso del debito residuo a margine della procedura esecutiva.