Quando si contrae un’assicurazione mutuo, il cliente della banca o dell’intermediario finanziario è spesso indotto a sottoscrivere una lunga serie di polizze di tutela su se stesso, sull’immobile che si acquista, sui propri cari.
Ma siamo sicuri che tutte le polizze proposte siano obbligatorie?Quali sono le assicurazioni che è opportuno abbinare?
E quali sono invece legate alla valutazione e alla scelta facoltativa del cliente?
Assicurazione mutuo obbligatoria: solo incendio e scoppio!
In primo luogo, è opportuno ribadire con chiarezza che l’unica polizza assicurativa obbligatoria per legge è la polizza incendio e scoppio, che propone al cliente una copertura in caso di perdita del valore dell’immobile a causa di un incendio o di un’esplosione.
Emessa dalla banca che ha erogato il mutuo, o da altra compagnia assicurativa convenzionata con l’istituto di credito, o ancora da altra compagnia assicurativa scelta dal mutuatario, in caso di sinistro la polizza prevede un rimborso del valore pari al costo di ricostruzione dell’immobile su cui si paga il mutuo.
A tal proposito, ricordiamo che il costo della polizza – essendo un onere obbligatorio e strettamente associato all’ottenimento del mutuo – deve essere inserito all’interno del calcolo del TAEG. Il suo pagamento potrà invece avvenire in un’unica soluzione (pagando l’intera cifra al momento della stipula del finanziamento) o attraverso un pagamento rateale (generalmente, con “spalmatura” del premio assicurativo all’interno del piano di ammortamento del mutuo).
Quali sono le principali assicurazione mutuo facoltative?
Di fianco all’assicurazione mutuo per incendio e scoppio, il mutuatario potrà scegliere di acquistare altre polizze assicurative facoltative, in grado di arricchire ulteriormente il proprio senso di protezione, e tutelandolo da conseguenze particolarmente negative e infauste, le cui conseguenze potrebbero ricadere sulle proprie spalle e su quelle dei propri cari.
Tra le principali assicurazioni facoltative frequentemente legate al mutuo, un cenno di riferimento è sicuramente ascrivibile alla possibilità di poter sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita, che in caso di morte del mutuatario possa prevedere l’erogazione di un importo utile per estinguere il debito residuo del finanziamento.
Ancora, sarà possibile sottoscrivere una utile polizza di assicurazione contro la disoccupazione: in caso di perdita involontaria del posto di lavoro, infatti, il cliente dell’istituto di credito potrà ottenere un’indennità utile per poter pagare le rate del programma di rimborso per un periodo determinato (di norma, per un massimo di due anni).
Il nostro consiglio, prima di sottoscrivere il finanziamento per la casa, è dunque quello di poter valutare congruamente l’utilità di acquistare specifiche polizze e, di conseguenza, effettuare un preventivo puntuale per poter ottenere la migliore quotazione di prodotto.